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Ordinanza — n. 8651/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8651/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8651/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOFFREDO VITO nato a TRIGGIANO il 31/01/1981 avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di BARId a to_avviseratte parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari ha applicato a Vito Ioffredo, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena, determinata considerando quale base di computo una pena detentiva distante dal minimo edittale e senza considerare la modestia del quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dal ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8651/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali adeguamento della pena gravità della pena errore nella commisurazione della pena pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari ha applicato a Vito Ioffredo, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOFFREDO VITO nato a TRIGGIANO il 31/01/1981 avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di BARId a to_avviseratte parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari ha applicato a Vito Ioffredo, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena, determinata considerando quale base di computo una pena detentiva distante dal minimo edittale e senza considerare la modestia del quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla misura della pena, che non è illegale, né per specie né per quantità, con la conseguenza che tale doglianza deve ritenersi non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022 Il Consigliere e