Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding criminal responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived specific grounds for appeal concerning criminal responsibility. The appellant challenged a second-instance sentence reduction, arguing violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and insufficient reasoning on liability. The court ruled that once an appellant renounces specific appeal grounds, the second-instance judge is not required to address those issues, rendering the new complaints precluded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599 bis cod. proc. pen.: When an appellant renounces specific grounds of appeal, the second-instance judge's cognition is limited to non-renounced matters, precluding subsequent cassation complaints regarding waived issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZOLORUSSO FRANCO nato il 25/01/1969 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviss~, udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; •
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, provvedendo sulla impugnazione proposta da Franco Pizzolorusso nei confronti della sentenza del 21/12/2015 del Tribunale di Bari, di condanna alla pena di 2 anni di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena, in conformità all'accordo e alla richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in 1 anno e 6 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la carenza della motivazione in ordine alla propria responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. A seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché le doglianze in ordine alla violazione dell'art. 129 cod. proc. e alla mancanza di motivazione riguardo alla responsabilità sono precluse, nel caso in esame, dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità, con la conseguente inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il