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Ordinanza — n. 8646/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8646/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8646/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YACOUBI YOUSSEF nato il 07/02/1979 avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato_avv4se-al-1-eirdrti;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a Youssef El Yacoubi, su sua richiesta ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 12.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando il riconoscimento della recidiva, essendo stato solamente incaricato del trasporto della sostanza stupefacente, e, per la medesima ragione, il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen., avendo avuto un ruolo subordinato e gregario.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8646/2022 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., la pena di 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 12.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando il riconoscimento della recidiva, essendo stato solamente incaricato del trasporto della sostanza stupefacente, e, per la medesima ragione, il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen., avendo avuto un ruolo subordinato e gregario.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza traffico di cocaina fabbricazione di stupefacenti abuso di sostanze infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando il riconoscimento della recidiva, essendo stato solamente incaricato del trasporto della sostanza stupefacente, e, per la medesima ragione, il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YACOUBI YOUSSEF nato il 07/02/1979 avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato_avv4se-al-1-eirdrti;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a Youssef El Yacoubi, su sua richiesta ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 12.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando il riconoscimento della recidiva, essendo stato solamente incaricato del trasporto della sostanza stupefacente, e, per la medesima ragione, il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen., avendo avuto un ruolo subordinato e gregario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Mediante l'unico motivo di ricorso non è stata, in realtà, denunciata una errata qualificazione giuridica del fatto contestato (che consentirebbe di ricorrere per cassazione anche nei confronti di sentenze di applicazione di pena), che ricorre quando si denunci un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, che è da escludere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, Benha, Rv. 238286;

Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865, nella quale è stato precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766, che ha ulteriormente chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione;

Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971), bensì è stato prospettato un errore valutativo, in ordine all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante, che non risultano neppure evidenti dal testo del provvedimento impugnato, da cui risulta solo che il ricorrente deteneva 317 grammi di cocaina, pari a 1.630 dosi, e aveva riportato una precedente condanna, dunque non certamente una errata qualificazione giuridica del fatto nel senso anzidetto, né in ordine alla attenuante né quanto alla recidiva, con la conseguente inammissibilità della censura.Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2