Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal violation analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was generic and failed to address the specific reasoning of the lower court. The appellant argued the sentence was insufficient, but the appellate court had adequately justified the denial of mitigating circumstances and the penalty based on the defendant's negative personality and the organized nature of the crime. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary critical comparison with the original judgment required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds devoid of any critical comparison with the reasoning of the contested decision, as such grounds are insufficient to demonstrate a violation of law or a defect in motivation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOBIANCO NICOLA nato a TORINO il 18/05/1984 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha respinto l'impugnazione proposta da Nicola Capobianco nei confronti della sentenza del 18/12/2017 del Tribunale di Torino, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, mediante un unico motivo, l'insufficienza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla determinazione della pena, che avrebbe potuto essere compiuta considerando i minimi edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo stato affidato a censure generiche, prive di qualsiasi considerazione della vicenda e di confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, volte esclusivamente a conseguire una rivisitazione del trattamento sanzionatorio, disgiunta dalla deduzione di violazioni di legge penale o di vizi della motivazione. La Corte d'appello di Torino ha ampiamente e adeguatamente giustificato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, sia la misura della pena (peraltro non distante dal minimo edittale e comunque inferiore alla media e dunque non richiedente analitica e diffusa giustificazione), sottolineando la gravità della condotta (per l'organizzazione e la protrazione nel tempo della attività di coltivazione di cannabis), e tali argomenti, del tutto idonei e razionali, non sono in alcun modo stati considerati dal ricorrente, con la conseguente inammissibilità del ricorso, a causa della genericità e della manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il