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Ordinanza — n. 8643/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8643/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8643/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMI YOUSSEF nato il 12/01/1955 avverso la sentenza del 19/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdatoar_isg_ake_ptartil udita la relazione svolta' dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna ha applicato a Youssef Hami, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio di motivazione, a causa della errata qualificazione giuridica del fatto, conseguente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., stante la detenzione di soli 6,17 grammi lordi di cocaina e la disponibilità di una somma di denaro pari a meno di 300 euro.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8643/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti spese di detenzione traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze confisca di valori patrimoniali pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna ha applicato a Youssef Hami, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMI YOUSSEF nato il 12/01/1955 avverso la sentenza del 19/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdatoar_isg_ake_ptartil udita la relazione svolta' dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna ha applicato a Youssef Hami, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio di motivazione, a causa della errata qualificazione giuridica del fatto, conseguente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., stante la detenzione di soli 6,17 grammi lordi di cocaina e la disponibilità di una somma di denaro pari a meno di 300 euro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Mediante l'unico motivo di ricorso non è stata, in realtà, denunciata una errata qualificazione giuridica del fatto contestato (che consentirebbe di ricorrere per cassazione anche nei confronti di sentenze di applicazione di pena), che ricorre quando si denunci un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, che è da escludere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, Benha, Rv. 238286;

Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865, nella quale è stato precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766, che ha ulteriormente chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione;

Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971), bensì è stato prospettato un errore valutativo, in ordine alla mancata applicazione di una circostanza attenuante, che non risulta neppure evidente dal testo del provvedimento impugnato, da cui risulta solo che il ricorrente deteneva grammi 6,17 di cocaina (costituente residuo di un maggior quantitativo la cui parte mancante risulta ceduta a terzi nelle ore precedenti l'intervento della polizia giudiziaria) e aveva la disponibilità della somma di 290 euro, dunque non certamente una errata qualificazione giuridica del fatto nel senso anzidetto, con la conseguente inammissibilità della censura.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022 Il