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Ordinanza — n. 8642/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8642/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8642/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOLARI FABIO nato a BRESCIA il 16/01/1975 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha respinto l'impugnazione proposta da Fabio Scolari nei confronti della sentenza del 6/8/2020 del Tribunale di Brescia con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di i. anno e 3 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, un vizio della motivazione nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo state considerate la spontanea consegna agli operanti della sostanza stupefacente che il ricorrente custodiva sulla sua persona e l'ammissione dell'addebito; in secondo luogo ha lamentato l'insufficienza della motivazione anche nella parte relativa alla conferma della applicabilità della recidiva, stante la modesta gravità del fatto, che non poteva essere considerato manifestazione di più accentuata pericolosità sociale; infine, con un terzo motivo, ha lamentato l'eccessività della pena, determinata in misura pari al doppio del minimo edittale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8642/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di motivazione idonea e immune da vizi logici, oltre che conforme a consolidati e non controversi orientamenti interpretativi di questa Corte, che il ricorrente ha censurato in modo generico ed esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità del ricorso.Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti tossicodipendenza dipendenza da sostanze recidiva nell'infrazione sanzioni penali riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOLARI FABIO nato a BRESCIA il 16/01/1975 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha respinto l'impugnazione proposta da Fabio Scolari nei confronti della sentenza del 6/8/2020 del Tribunale di Brescia con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di i. anno e 3 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, un vizio della motivazione nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo state considerate la spontanea consegna agli operanti della sostanza stupefacente che il ricorrente custodiva sulla sua persona e l'ammissione dell'addebito; in secondo luogo ha lamentato l'insufficienza della motivazione anche nella parte relativa alla conferma della applicabilità della recidiva, stante la modesta gravità del fatto, che non poteva essere considerato manifestazione di più accentuata pericolosità sociale; infine, con un terzo motivo, ha lamentato l'eccessività della pena, determinata in misura pari al doppio del minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato censure riproduttive dei motivi d'appello e volte a sindacare, esclusivamente sul piano valutativo, giudizi di merito concordi del Tribunale e della Corte d'appello, senza, in realtà, individuare vizi della motivazione. Il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente giustificato sottolineando la personalità negativa dell'imputato (a cagione dei suoi precedenti penali) e la gravità della condotta (commessa nel corso dell'affidamento in prova ai servizi sociali); l'applicazione della recidiva è stata confermata in ragione dei precedenti e delle modalità della condotta, in quanto ritenuta indicativa dell'inserimento del ricorrente nel mercato della droga (essendo stato sorpreso all'interno di un bar frequentato da consumatori di stupefacenti con in tasca tre dosi di cocaina confezionate separatamente); la misura della pena, peraltro prossima al minimo edittale e comunque distante dalla media, dunque non richiedente analitica giustificazione, è stata spiegata in considerazione della gravità della condotta e della personalità negativa dell'imputato, che ha commesso il reato nel corso dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

Si tratta di motivazione idonea e immune da vizi logici, oltre che conforme a consolidati e non controversi orientamenti interpretativi di questa Corte, che il ricorrente ha censurato in modo generico ed esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità del ricorso.Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbrai