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Ordinanza — n. 8633/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8633/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8633/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MALVA GIUSEPPE nato a VIESTE il 28/04/1964 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta, tra gli altri, da Giuseppe Della Malva nei confronti della sentenza del 15/2/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli imputati erano stati condannati alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa in relazione, quanto a Giuseppe Della Malva, a due contestazioni del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (capi 2 e 5 della rubrica). Avverso tale sentenza Giuseppe Della Malva ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata qualificazione dei fatti addebitatigli ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non essendo state adeguatamente considerate le censure sollevate su tale punto con l'atto d'appello, mediante le quali era stata sottolineata l'incapacità del ricorrente di movimentare rilevanti quantità di droga e di rifornire un elevato numero di consumatori.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8633/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione consumo di canapa pena pecuniaria sospesa traffico di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MALVA GIUSEPPE nato a VIESTE il 28/04/1964 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta, tra gli altri, da Giuseppe Della Malva nei confronti della sentenza del 15/2/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli imputati erano stati condannati alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa in relazione, quanto a Giuseppe Della Malva, a due contestazioni del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (capi 2 e 5 della rubrica). Avverso tale sentenza Giuseppe Della Malva ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata qualificazione dei fatti addebitatigli ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non essendo state adeguatamente considerate le censure sollevate su tale punto con l'atto d'appello, mediante le quali era stata sottolineata l'incapacità del ricorrente di movimentare rilevanti quantità di droga e di rifornire un elevato numero di consumatori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Al ricorrente sono state addebitate due cessioni di 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, al prezzo di 400 euro (capo 2) e di 700 euro (capo 5) e la Corte d'appello, nel disattendere il motivo di impugnazione relativo alla qualificabilità di tali condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha sottolineato l'inserimento dei fratelli Della Malva nel traffico di rilevanti quantitativi di stupefacenti, la reiterazione delle condotte, la rilevanza dei quantitativi di stupefacenti trattati e la capacità di diffonderla in modo capillare e sistematico nella piazza di Vieste, per la quale i fratelli Della Malva avevano ottenuto l'esclusiva dai fornitori, così evidenziando i plurimi indici di non lieve offensività della condotta.

Si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati, a seguito di una valutazione globale (come prescritto dalle Sezioni Unite di questa Corte, da ultimo con la sentenza Murolo), plurimi aspetti indicativi della non modesta gravità delle condotte, anche per loro idoneità a compromettere in modo serio la salute pubblica, ossia il bene protetto dalla disposizione, che il ricorrente ha censurato in modo generico, privo di confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, e assertivo, con la conseguente manifesta infondatezza del ricorso.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

1 21,t„ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbrai