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Ordinanza — n. 8632/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8632/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8632/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN CHAGRA MONSEN nato il 09/02/1974 avverso la sentenza/ordinanza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAi dato avviso alle parti.; --udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; , Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Venezia, provvedendo sulla impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della sentenza del 5/11/2020 del Tribunale di Verona, ha applicato a Ben Chagra Mohsen, su sua richiesta ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e 2.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificando l'originaria contestazione formulata ai sensi primo comma della medesima disposizione. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8632/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. A seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup traffico di stupefacenti in banda dipendenza da sostanze sanzione penale caso poco grave

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto.
art. 599 bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN CHAGRA MONSEN nato il 09/02/1974 avverso la sentenza/ordinanza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAi dato avviso alle parti.; --udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; ,

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Venezia, provvedendo sulla impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della sentenza del 5/11/2020 del Tribunale di Verona, ha applicato a Ben Chagra Mohsen, su sua richiesta ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e 2.000 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificando l'originaria contestazione formulata ai sensi primo comma della medesima disposizione. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. A seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.

Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché le doglianze in ordine alla mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. e alla erronea qualificazione giuridica della condotta risultano precluse, nel caso in esame, dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità. Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto la pena è stata rideterminata sulla base dell'accordo delle parti, entro i limiti edittali stabiliti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 addebitato all'imputato, considerando quale base di computo la pena detentiva di anni 2 di reclusione e quella di euro 3.000,00 di multa, ridotta per il rito ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa, cosicché non è dato rilevare alcuna illegalità della pena, che ricorre quando la pena, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi fuori dal sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un processo di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge pekale più sfavorevole (cfr.

Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934 - 01; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 - 01), evenienze non ricorrenti nel caso in esame. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022