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Ordinanza — n. 8070/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as claim is purely factual and lacks legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8070/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the subjective element of the crime was entirely based on factual disputes. The appellant argued he did not know the wine cellar belonged to the person who hired him to clear it, challenging the court's finding of intent. The court rejected this, ruling that such factual assessments fall exclusively within the jurisdiction of the trial judge and do not constitute a legal error warranting review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: Appeals against judgments cannot challenge the factual evaluation of the court of first instance, as the Supreme Court's review is limited to legal errors and does not permit re-evaluation of evidence or facts.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Factual Evaluation Subjective Element of Crime Supreme Court Review condotta colpevole tentata truffa delitto preterintenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 609-bis c.p.p.
art. 624 bis cod. pen
1 — La Corte di appello di Trieste, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Gorizia che aveva ritenuto Fernando De Salve colpevole del delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SALVE FERNANDO nato a PARABITA il 25/07/1948 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 — La Corte di appello di Trieste, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Gorizia che aveva ritenuto Fernando De Salve colpevole del delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, non avendo avuto, l'imputato, contezza del fatto che la cantina dalla quale aveva sottratto le bottiglie di vino non fosse quella del soggetto che lo aveva incaricato di sgomberarla.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il soggetto che aveva incaricato il prevenuto di sgomberare gli oggetti di sua pertinenza gli aveva indicato solo quando custodito nell'ufficio e non nella cantina di pertinenza, così da non giustificare neppure l'accesso del prevenuto a tale parte del condominio. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio