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Ordinanza — n. 8069/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8069/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MEISSA nato il 03/06/1985 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva ritenuto Meissa Ndiaye colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto in base alla testimonianza resa dalla persona offesa; - alla mancata derubricazione della condotta nell'ipotesi tentata; - alla misura della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8069/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto in base alla testimonianza resa dalla persona offesa; - alla mancata derubricazione della condotta nell'ipotesi tentata; - alla misura della pena.

Parole chiave

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tentato furto commisurazione della pena per rapina furto di lieve entità aggravamento della pena furto aggravato altri reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MEISSA nato il 03/06/1985 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva ritenuto Meissa Ndiaye colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto in base alla testimonianza resa dalla persona offesa; - alla mancata derubricazione della condotta nell'ipotesi tentata; - alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - I primi due motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - la testimone-persona offesa del fatto, pur di giovane età, si era detta certa dell'avvenuto riconoscimento del prevenuto come l'autore del furto a suo danno, avendo avuto modo di vederlo per un lasso di tempo sufficiente; - il delitto doveva ritenersi consumato posto che, seppure solo per brevi istanti, il prevenuto aveva conseguito l'autonoma disponibilità della refurtiva sottratta (tanto da consegnarla ad un complice che era poi fuggito). 2 - Quanto al terzo motivo occorre ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 1 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il President