Italian Court dismisses appeal against bankruptcy conviction for lack of factual review by supreme court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Giovanni Orengo's appeal against his bankruptcy conviction inadmissible. Orengo argued for acquittal under Article 131 bis of the Penal Code, claiming the lower court erred in assessing his liability and the lack of habitual misconduct. The court rejected these claims because the appeal focused solely on factual disputes, which fall exclusively within the jurisdiction of the trial judge and cannot be re-evaluated on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they challenge only the factual findings of the lower court, as the supreme court cannot re-examine evidence or substitute its own assessment of facts for that of the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORENGO GIOVANNI nato a BADALUCCO il 01/06/1933 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Giovanni Orengo colpevole del delitto di bancarotta semplice documentale ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del medesimo in ordine al delitto ascrittogli; - al mancato proscioglimento dello stesso ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il prevenuto, amministratore di diritto ma anche gestore di fatto della fallita, non avesse tenuto regolarmente la contabilità della medesima. 2 - Il richiesto proscioglimento era stato negato in considerazione della non tenuità del danno provocato e della precedente patita condanna per un illecito fiscale tale da far escludere la non abitualità della condotta. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef17 ùQ t 1 ,:.-1:0 IN0Crt