Italian court dismisses appeal as fact-bound claim violates limits of admissibility in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Walter Roberto Zandonà inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding him guilty of fraudulent bankruptcy and in sentencing him, claiming he was merely a de facto administrator without specific intent. The court rejected these arguments because they relied solely on factual re-evaluation, which is exclusively reserved for the trial judge and falls outside the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 2 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are limited to legal errors and cannot challenge the factual findings of the trial court, as the assessment of evidence remains the exclusive domain of the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANDONA WALTER ROBERTO nato a TRICHIANA il 12/03/1959 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Como che aveva ritenuto Walter Roberto Zandonà colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al ruolo di amministratore di fatto che il prevenuto avrebbe ricoperto nella fallita ed alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del contestato delitto; - alla misura della pena. 3 - Il difensore della parte civile conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso (senza concludere per la rifusione delle spese)
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - le plurime testimonianze raccolte (da dipendenti e fornitori della fallita) deponessero con certezza per il ruolo, di amministratore, di fatto, costantemente ricoperto dal prevenuto; - come la parziale sottrazione e occultamento delle scritture fosse stata concepita come strumento per ledere le pretese dei creditori; - la misura della pena non era incongrua. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il President