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Ordinanza — n. 8060/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8060/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASSINE PIER PAOLO nato a BRESCIA il 27/02/1962 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como, riqualificata l'imputazione ai sensi dell'art. 217 legge fall., rideterminava la pena inflitta a Pier Paolo Frassine nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto, da tempo non più legale rappresentante della fallita.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8060/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 217 legge fall., rideterminava la pena inflitta a Pier Paolo Frassine nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto, da tempo non più legale rappresentante della fallita.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta cattiva gestione ufficiale dei fallimenti irregolarità finanziarie compensazione nel fallimento fallimento personale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASSINE PIER PAOLO nato a BRESCIA il 27/02/1962 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como, riqualificata l'imputazione ai sensi dell'art. 217 legge fall., rideterminava la pena inflitta a Pier Paolo Frassine nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto, da tempo non più legale rappresentante della fallita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il prevenuto fosse fra quei soggetti che, nel triennio antecedente al fallimento, avevano formalmente amministrato la società, così consumando il contestato delitto, dovendosi anche considerare come i due amministratori che gli erano succeduti non avessero compiuto atti di amministrazione mentre parte della documentazione contabile fosse rimasta nel possesso dell'imputato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefr o