Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8059/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise attempt argument at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8059/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the argument regarding attempted theft during the second instance proceedings. The lower court had already convicted the defendant of aggravated theft after finding he had taken possession of the fuel and placed it in his own tank before police intervention. Consequently, the court ruled that the crime was consummated and the new legal characterization was untimely.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the ground of attempt was not raised in the act of appeal, as the crime is deemed consummated once the defendant takes possession of the stolen object.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted theft consummated crime inadmissible appeal second instance failure to raise ground furto di lieve entità furto aggravato indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
1 - La censura dedotta non era stata proposta con l'atto di appello così incorrendo nella ragione di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GUGLIELMO GUERINO nato a SULMONA il 23/10/1947 avverso la sentenza del 17/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Guerino Di Guglielmo colpevole del delitto di furto aggravato contestatogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi del tentativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - La censura dedotta non era stata proposta con l'atto di appello così incorrendo nella ragione di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Si osserva inoltre come l'imputato si fosse già impossessato del gasolio immettendolo in una tanica di sua proprietà e come gli operanti fossero intervenuti in un momento successivo solo impedendo il riempimento dell'intera tanica, così che il delitto di furto si era già consumato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarli