Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8058/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges appeal judgment on procedural grounds rather than legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8058/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged an appellate judgment on procedural grounds rather than legal violations. The appellant argued that the lower court erred in assessing the credibility of the victim and the necessity of communication to multiple persons for defamation. The court ruled that Article 606, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure permits appeals against peace court judgments only for legal violations, not for alleged defects in reasoning or factual evaluation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against appellate judgments for offenses tried by peace courts are admissible only for legal violations, not for alleged defects in reasoning or factual assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility peace court jurisdiction defamation criminal offense procedural grounds appeal legal violation requirement perseguimento penale per diffamazione dichiarazioni inverosimili denuncia mendace

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.
1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace solo per motivi di violazione di legge e non per i vizi motivazionali argomentati nel ricorso.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIARINI ANTONIETTA nato a FOLIGNO il 09/04/1960 avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Giudice di pace di Foligno che aveva ritenuto Antonietta Pagliarini colpevole del delitto di diffamazione ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, con particolare riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa ed alla configurabilità del delitto in assenza dell'elemento essenziale della comunicazione con più persone. 3 - Il difensore dell'imputata ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace solo per motivi di violazione di legge e non per i vizi motivazionali argomentati nel ricorso. Le censure, poi, sono motivate in fatto e non affrontano adeguatamente l'ampio apparato argomentativo speso nell'impugnata sentenza. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico