Italian Court dismisses appeals against conviction for attempted burglary as facts are reserved for trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Stephic Gessica and Roberto Losetto inadmissible. The defendants argued that the lower courts violated the law regarding their criminal responsibility for attempted burglary. The court rejected this, ruling that the appeals merely re-evaluated factual evidence without addressing legal errors, which falls exclusively within the trial judges' domain.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they merely re-evaluate factual evidence without demonstrating a violation of law or a defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STEPHIC GESSICA nato a MILANO il 05/02/1989 LOSETTO ROBERTO nato a MONZA il 06/03/1985 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Como che aveva ritenuto Gessica Stephic e Roberto Losetto colpevoli del delitto di tentato furto aggravato loro ascritto, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dei prevenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il tentativo di forzatura del cancello d'entrata deponesse per la ritenuta responsabilità dei prevenuti, la cui azione si era interrotta solo a seguito della segnalazione di un amico della persona offesa che era così intervenuta sul posto. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Ste