Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to inadmissible grounds not listed in law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Monica Lievore's appeal against a plea bargain sentence inadmissible. She argued for a violation of law and lack of reasoning regarding Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this because Article 448 strictly limits appeal grounds to specific issues like the defendant's will or legal qualification, excluding general procedural defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible for grounds not expressly listed, such as general violation of law or lack of reasoning, and must be declared de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIEVORE MONICA nato a PORTOGRUARO il 12/12/1966 avverso la sentenza del 17/02/2021 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAtat=ZtWWIZ=PZ=5;... udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Civitavecchia ha applicato a Monica Lievore la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di bancarotta alla medesima ascritto. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef:T Palla r "L