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Ordinanza — n. 8054/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as facts are within trial court's exclusive domain and not legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8054/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Edward Dawid Strzop inadmissible, ruling that the arguments focused solely on factual disputes rather than legal errors. The lower court had convicted Strzop of aggravated theft based on evidence linking him to the scene and the physical force used to break a gate and uproot plants. The supreme court rejected the appeal because it cannot re-evaluate factual findings made by the trial judge without manifest logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments on facts are inadmissible when they merely propose a different factual assessment without demonstrating a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Fact Finding Authority Aggravated Theft Judicial Review Limits reati violenti sanzione penale furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRZOP EDWARD DAWID nato il 30/03/1992 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva ritenuto Edward Dawid Strzop colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del prevenuto; - alla configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - I motivi dedotti sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'individuazione del prevenuto nei pressi del luogo in cui si era consumato il furto avesse trovato conferma nel rinvenimento, nell'autovettura dal medesimo utilizzata, di piante del tutto simili a quelle sottratte. L'aggravante della violenza sulle cose si era concretata sia nello sradicamento delle piante sia nella forzatura del cancello d'entrata. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef