Ordinanza — n. 8053/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GENNARO nato a NAPOLI il 10/10/1961 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Terni che aveva ritenuto Gennaro Giuliano colpevole dei delitti di falso e tentata truffa al medesimo ascritti, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 8053/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GENNARO nato a NAPOLI il 10/10/1961 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Terni che aveva ritenuto Gennaro Giuliano colpevole dei delitti di falso e tentata truffa al medesimo ascritti, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - La Corte d'appello, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come i delitti consumati, oggetto del presente processo, già dimostrassero una particolare capacità criminale del prevenuto e come questa avesse trovato conferma nelle patite plurime precedenti condanne penali per reati contro l'altrui patrimonio. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorto-Stanislao Scarlini Stef