Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8052/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8052/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8052/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURICELLA LUCA SALVATORE nato a AGRIGENTO il 27/06/1985 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva ritenuto Salvatore Luca Lauricella colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - ala ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli ed alla configurabilità delle circostanze attenuanti; - al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. ed alla misura della pena.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 8052/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - ala ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli ed alla configurabilità delle circostanze attenuanti; - al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. ed alla misura della pena.

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento per atto illecito danneggiamento d'impianti elettrici furto di lieve entità risarcimento alle vittime di reati reati economici truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 69 cod. pen
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - ala ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli ed alla configurabilità delle circostanze attenuanti; - al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURICELLA LUCA SALVATORE nato a AGRIGENTO il 27/06/1985 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva ritenuto Salvatore Luca Lauricella colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - ala ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli ed alla configurabilità delle circostanze attenuanti; - al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. ed alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - In relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto, la Corte di appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva rilevato come da anni il medesimo disponesse dell'abitazione fornita di energia elettrica sottratta all'ente erogatore. Prive di specificità erano le doglianze relative alla sussistenza delle aggravanti in considerazione della manomissione del cavo dell'ente fornitore e della destinazione del medesimo a pubblico servizio. 2 - Anche in riferimento al trattamento sanzionatorio, le ragioni esposte dalla Corte erano tali da escludere i vizi di legittimità dedotti, peraltro genericamente, nel ricorso. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Pre