Italian Court dismisses appeal on sentencing as judicial discretion on penalty amounts is not reviewable by Cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mirko Lo Iacono inadmissible regarding the length of his sentence. The appellant argued that the court violated the law and had reasoning defects concerning the monetary penalty imposed for attempted aggravated theft. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion and cannot be re-evaluated by the Cassation court unless the reasoning is illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The determination of criminal penalties, including pecuniary fines, constitutes the substantive discretion of the trial judge and is not subject to review by the Court of Cassation absent logical flaws or arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO MIRKO nato a PALERMO il 12/02/1996 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Mirko Lo Iacono colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena, in particolare di quella pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre (neppure in riferimento alla pena pecuniaria). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente