Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to cite supporting elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Giuseppe and Antonino Cefali inadmissible due to a lack of specific grounds. The defendants argued against the lower court's finding of guilt for aggravated theft of electricity but failed to cite the specific elements supporting their censure. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirement to identify the basis of the grievances, preventing the appellate judge from exercising its review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specify the grounds of censure and indicate the elements underlying the grievances, thereby preventing the appellate judge from identifying the points of review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CEFALI GIUSEPPE nato a PALERMO il 10/03/1963 CEFALI ANTONINO nato a PALERMO il 06/01/1993 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Giuseppe ed Antonino Cefali colpevoli del delitto di furto aggravato di energia elettrica ai medesimi ascritto, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza dei prevenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il comune ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittori