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Ordinanza — n. 8049/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentence for assault and property damage as fact-bound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8049/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Giuseppe and Pietro Beninati inadmissible. The appellants argued that the lower court erred in finding an aggravating circumstance for assault and in characterizing the crime of property damage. The court rejected these claims because they merely re-evaluated factual evidence, which falls exclusively within the jurisdiction of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they consist solely of a re-examination of factual elements, as the assessment of evidence is the exclusive prerogative of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeals factual re-evaluation scope of cassation assault aggravating circumstance property damage crime lesione al polso danneggiamento lesione al piede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENINATI GIUSEPPE nato a PALERMO il 29/08/1960 BENINATI PIETRO nato a ERICE il 10/07/1995 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, riduceva la pena inflitta a Giuseppe e Pietro Beninati per i delitti ai medesimi ascritti, di lesioni personali e danneggiamento, alle misure indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante (dell'uso di uno strumento atto ad offendere) del delitto di lesioni; - alla configurabilità del delitto di danneggiamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - I motivi dedotti sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - non poteva escludersi l'aggravante delle lesioni avendo la persona offesa patito una ferita che, per le sue caratteristiche, doveva essere stato prodotta dall'oggetto con il quale era stato colpito al capo; - l'individuazione degli imputati come i responsabili del danneggiamento muoveva dal contenuto della deposizione del teste oculare citato in sentenza. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini