Italian Court dismisses appeal as facts are within trial court's exclusive evaluation power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the challenged facts fell within the exclusive domain of the trial court's evaluation. The appellant argued that the lower court erred in assessing conflicting victim statements, but the appellate court found no logical flaws in its reasoning. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay all procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements established by the trial court, as such assessment is exclusively reserved to the judge of merit, and mere disagreement with the factual reconstruction does not constitute a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIOLO AURELIO nato a MILAZZO il 23/02/1960 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. che aveva ritenuto Aurelio Picciolo colpevole del delitto di lesioni personali ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio fondato sulle dichiarazioni delle persone offese. 3 - Il difensore di parte civile ha inviato memoria con la quale chiede il rigetto dei motivi di ricorso e la liquidazione delle spese del grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le convergenti ricostruzione delle persone offese si riscontrassero reciprocamente ed avessero trovato ulteriore conferma nelle emergenze delle certificazioni mediche. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza sostenute dalla parti civili che liquida nella somma, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.Condanna inoltre l'imputato a rifondere le spese di difesa e rappresentanza sostenute dalle parti civili che liquida nella somma complessiva di euro 880,00 oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enric