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Ordinanza — n. 8046/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8046/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8046/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVAZZA EROS nato a REGGIO EMILIA il 13/02/1977 CAVAZZA LUCIANO nato a FIDENZA il 30/05/1964 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8046/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Modena che aveva ritenuto Eros e Luciano Cavazza colpevoli del delitto di lesioni personali ai medesimi ascritto, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato di Cavazza Luciano ed alla conseguente aggravante della pluralità di persone.

Parole chiave

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lesioni personali corresponsabilità della vittima lesioni conseguenti azione civile causalità del colpo di frusta responsabilità personale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVAZZA EROS nato a REGGIO EMILIA il 13/02/1977 CAVAZZA LUCIANO nato a FIDENZA il 30/05/1964 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Modena che aveva ritenuto Eros e Luciano Cavazza colpevoli del delitto di lesioni personali ai medesimi ascritto, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato di Cavazza Luciano ed alla conseguente aggravante della pluralità di persone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come Luciano Cavazza avesse fornito il proprio contributo alla condotta del congiunto tanto da sollecitare, ad un certo punto, la fine dell'aggressione. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Ste