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Ordinanza — n. 8043/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8043/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8043/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILONE MICHELANGELO nato a ACERRA il 19/02/1992 IOVINE MICHELE nato a NAPOLI il 22/01/1992 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 496 cod. pen, art. 5 cod. pen; Ordinanza — n. 8043/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 1 - I ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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dichiarazione mendace inchiesta per falsità atti sviamento della giustizia altri capi d'accusa falsificazione di monete delitto

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
1 — La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, rideterminava le pene inflitte a Michelangelo Milone e Michele Iovine per il delitto loro ascritto ai sensi dell'art. 495 cod. pen., nelle misure indicate in dispositivo.
art. 131 bis cod. pen
La Corte aveva inoltre escluso la ricorrenza, nei confronti del Milone, il solo ad avere dedotto la censura in tale sede (e di conseguenza il motivo di ricorso dedotto dallo Iovine è inammissibile), dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 496 cod. pen
pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena; - Milone, alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto contestatogli ed alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi punita dall'art. 496 cod. pen..
art. 5 cod. pen
e dell'ipotesi prevista dall'art. 5 cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILONE MICHELANGELO nato a ACERRA il 19/02/1992 IOVINE MICHELE nato a NAPOLI il 22/01/1992 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 — La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, rideterminava le pene inflitte a Michelangelo Milone e Michele Iovine per il delitto loro ascritto ai sensi dell'art. 495 cod. pen., nelle misure indicate in dispositivo. 2 - Propone distinti ricorsi gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - Iovine, alla ritenuta colpevolezza del medesimo, alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena; - Milone, alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto contestatogli ed alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi punita dall'art. 496 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - I ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte aveva infatti rilevato come nel corso di un controllo di polizia i due prevenuti avessero declinato le false, rispettive, generalità, così consumando proprio il delitto loro contestato (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 18/02/2015, Sdiri, Rv. 262658).

La Corte aveva inoltre escluso la ricorrenza, nei confronti del Milone, il solo ad avere dedotto la censura in tale sede (e di conseguenza il motivo di ricorso dedotto dallo Iovine è inammissibile), dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen. e dell'ipotesi prevista dall'art. 5 cod. pen.. Altrettanto motivate erano le considerazioni del giudice d'appello sulla dosimetria della pena. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente