Ordinanza — n. 8043/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILONE MICHELANGELO nato a ACERRA il 19/02/1992 IOVINE MICHELE nato a NAPOLI il 22/01/1992 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 496 cod. pen, art. 5 cod. pen; Ordinanza — n. 8043/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 1 - I ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILONE MICHELANGELO nato a ACERRA il 19/02/1992 IOVINE MICHELE nato a NAPOLI il 22/01/1992 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 — La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, rideterminava le pene inflitte a Michelangelo Milone e Michele Iovine per il delitto loro ascritto ai sensi dell'art. 495 cod. pen., nelle misure indicate in dispositivo. 2 - Propone distinti ricorsi gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - Iovine, alla ritenuta colpevolezza del medesimo, alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena; - Milone, alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto contestatogli ed alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi punita dall'art. 496 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili. 1 - I ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte aveva infatti rilevato come nel corso di un controllo di polizia i due prevenuti avessero declinato le false, rispettive, generalità, così consumando proprio il delitto loro contestato (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 18/02/2015, Sdiri, Rv. 262658).
La Corte aveva inoltre escluso la ricorrenza, nei confronti del Milone, il solo ad avere dedotto la censura in tale sede (e di conseguenza il motivo di ricorso dedotto dallo Iovine è inammissibile), dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen. e dell'ipotesi prevista dall'art. 5 cod. pen.. Altrettanto motivate erano le considerazioni del giudice d'appello sulla dosimetria della pena. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente