Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging civil bankruptcy declaration in insolvency proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, rejecting the defendant's attempt to challenge the civil bankruptcy declaration regarding the company's insolvency. The defense argued that the criminal court should review the prerequisites for the entrepreneur's bankruptcy liability, but the court held that such review would constitute an improper form of challenging a civil judgment within criminal proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267; The criminal court cannot review the civil bankruptcy declaration regarding the objective state of insolvency or subjective conditions for bankruptcy liability, as doing so would constitute an improper challenge to a civil judgment in criminal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCONE ALESSIO nato a NAPOLI il 10/12/1985 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, rideterminava la pena inflitta ad Alessio Cascone per il delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 217 legge fall., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai presupposti di fallibilità della ditta del prevenuto. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti affermato che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n.267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, anche nel caso in cui l'imputato di un reato fallimentare non sia legittimato ad opporsi alla sentenza dichiarativa del fallimento, poichè, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente E