Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The defendant argued the judgment lacked motivation regarding recidivism, but the court held this ground is not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding defects in motivation regarding recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR SARR IBRA DIAW nato il 15/08/1989 avverso la sentenza del 02/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOri MIO/Nfinvw. n•Aailt. I ILAI udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino ha applicato a Ibra Diaw Sarr Sarr la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto contestatogli di lesioni personali gravi ed aggravate. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo il difetto di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittoyio Stanislao