Ordinanza — n. 8038/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAL PRETE GIORGIO nato a VERONA il 28/01/1952 avverso la sentenza del 13/11/2020 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Il Tribunale di Verona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Giorgio Dal Prete colpevole dei delitti di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8038/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1 - Nell'atto di appello, secondo l'incontestata sintesi fatta nella sentenza impugnata, non erano state argomentate censure relative al trattamento sanzionatorio, così che l'odierno motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, comunque, avverso le sentenze d'appello in tema di reati di competenza del giudice di pace è consentito il ricorso solo per violazione di legge e non per i denunciati vizi motivazionali. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAL PRETE GIORGIO nato a VERONA il 28/01/1952 avverso la sentenza del 13/11/2020 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Tribunale di Verona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Giorgio Dal Prete colpevole dei delitti di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Nell'atto di appello, secondo l'incontestata sintesi fatta nella sentenza impugnata, non erano state argomentate censure relative al trattamento sanzionatorio, così che l'odierno motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, comunque, avverso le sentenze d'appello in tema di reati di competenza del giudice di pace è consentito il ricorso solo per violazione di legge e non per i denunciati vizi motivazionali. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vit