Italian Court dismisses appeal claiming sentencing violated statutory criteria for aggravated and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the appellate court violated sentencing criteria regarding aggravating and mitigating circumstances. The defendant argued the penalty calculation breached specific legal standards, but the court held that sentencing discretion is protected under the Penal Code. Consequently, the court ruled that the appellate judge properly balanced special aggravating factors against mitigating ones without error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63 cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: The Court of Cassazione cannot review the congruity of the penalty as it falls within the discretion of the trial judge, provided the reasoning is not arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANARO ANTONIO nato a FOGGIA il 04/11/1984 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di foggia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta ad Antonio Campanaro per il delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed in particolare alla violazione dei criteri fissati dall'art. 63 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Non vi era stata alcuna violazione del disposto dell'art. 63 cod. pen. dal momento che le circostanze aggravanti, anche ad effetto speciale, erano state neutralizzate con il giudizio di bilanciamento. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefay 1 C