Italian court dismisses appeal against bankruptcy conviction for facts and law violations, citing limited review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mario Severi inadmissible, confirming his conviction for bankruptcy crimes by the Court of Appeal of Bologna. Severi argued that the lower court violated the law and had flawed reasoning regarding the evaluation of evidence concerning the destination of funds. The court rejected these claims because the appeal focused solely on factual disputes, which fall exclusively within the jurisdiction of the trial judge and cannot be re-evaluated on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal liability are inadmissible when they concern only the evaluation of facts or the weighing of evidence, as such matters are reserved exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERI MARIO nato a VALDISOTTO il 09/08/1953 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva ritenuto Mario Severi colpevole dei delitti di bancarotta patrimoniale e preferenziale ascrittigli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come neppure con la produzione documentale offerta l'imputato aveva adeguatamente chiarito la destinazione delle somme, certamente uscite dal patrimonio della società, parte delle quali erano state comunque certamente destinate ad illeciti fini personali e familiari (la fallita era una s.r.I., con patrimonio pertanto separato da quello dell'imputato). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini S