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Ordinanza — n. 8035/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8035/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8035/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERARO VINCENZO nato a VILLAROSA il 20/03/1967 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Enna che aveva ritenuto Vincenzo Calderaro colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata assoluzione del prevenuto o alla mancata derubricazione della condotta nell'ipotesi tentata; - al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee ed alla misura della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8035/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata assoluzione del prevenuto o alla mancata derubricazione della condotta nell'ipotesi tentata; - al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee ed alla misura della pena.

Parole chiave

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altri capi d'accusa altri reati aggravamento della pena danneggiamento d'impianti elettrici risarcimento per atto illecito incendio intenzionale aggravato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERARO VINCENZO nato a VILLAROSA il 20/03/1967 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Enna che aveva ritenuto Vincenzo Calderaro colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata assoluzione del prevenuto o alla mancata derubricazione della condotta nell'ipotesi tentata; - al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee ed alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come risultasse evidente che l'illecito collegamento con la condotta dell'ente erogatore con l'abitazione del prevenuto era stato interrotto solo all'arrivo dei verificatori (così da concretare la prova della condotta, da considerarsi consumata). 2 - Priva di manifesti vizi logici era poi la motivazione relativa alla misura della pena ed al giudizio di bilanciamento (che certo non poteva tenere conto alcuno dell'assunta insufficienza della prova, che altro esito, assolutorio, avrebbe dovuto comportare, se avesse avuto fondamento). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente