Italian Court dismisses appeal against perjury conviction for facts and discretionary sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Giuliano inadmissible regarding his perjury conviction. The appellant argued for gross negligence in the false statement and insufficient consideration of mitigating circumstances, but the court held that factual assessments and discretionary sentencing comparisons fall within the trial court's exclusive domain. Consequently, the appeal was rejected because it lacked legal merit and violated the limits of the admissibility review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate factual elements or discretionary sentencing comparisons, dismissing appeals based on mere alternative factual assessments or non-arbitrary sentencing judgments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GIUSEPPE nato a RIVOLI il 03/12/1975 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Giuseppe Giuliano colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla grossolanità del falso consumato; - al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come gli operanti, per disvelare il falso commesso, avevano dovuto esperire ulteriori accertamenti. 2 - Il secondo motivo non tiene conto del fatto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente En