Italian Supreme Court dismisses appeal as fact-based, ruling only legal errors are reviewable by the court of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was entirely based on factual disputes rather than legal errors. The appellant argued for gross negligence and mitigating circumstances, but the lower court had already evaluated these elements and found no gross negligence due to the need for further investigations. The court ruled that it cannot re-evaluate factual findings made by the trial judge, limiting its review strictly to legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The court of appeal cannot re-evaluate factual elements established by the trial judge; appeals must be based on legal errors, not factual disputes or alternative factual assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUILCA QUILCA VIDAL PATRICIO nato il 05/07/1969 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Vidal Patricio Quilca Quilca colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al mancato riconoscimento dell'ipotesi del falso grossolano; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come non sussistesse l'ipotesi del falso grossolano posto che gli stessi operanti, per accertarsi del medesimo, avevano dovuto ricorrere ad ulteriori indagini. 2 - Congruamente motivati erano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, considerando le condotte pregresse consumate dal prevenuto che, seppur ormai prive di rilievo penale, ne denunciavano la pericolosità. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio S