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Ordinanza — n. 8032/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of sufficient grounds to refute the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8032/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Antonio Rizzo and Enrico Lazzari inadmissible. The defendants argued for legal violations regarding their conviction for impersonation and the exclusion of a mitigating circumstance, but failed to adequately refute the appellate court's well-reasoned arguments. The court rejected the claims because the appeals did not meet the statutory requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Appeals must adequately refute the reasoning of the decision under review; mere repetition of arguments or failure to provide sufficient grounds renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lack of sufficient grounds refutation of reasoning Italian criminal procedure inadmissible appeal inchiesta per falsità atti messa in circolazione di monete false falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
1 - Nel caso di specie il comune ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZO ANTONIO nato a COTRONEI il 23/03/1966 LAZZARI ENRICO nato a PAVIA il 05/12/1958 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Antonio Rizzo ed Enrico Lazzari colpevoli dei delitti oro ascritti ai sensi degli artt. 477, 482 (capo 1) e 494 (capo 2) cod. pen., irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza per il delitto di sostituzione di persona, alla mancata derubricazione della condotta di falso nell'ipotesi tentata, all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ai capi civili della pronuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - Nel caso di specie il comune ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non giunge ad adeguatamente confutarne le argomentazioni. I prevenuti, sostituendosi agli addetti al controllo della sosta, così consumando il delitto di cui al capo 2, ponevano in vendita i relativi tagliandi (in numero di cinque), la cui indubbia falsità consentiva di attribuire loro il delitto di falso, nella sua forma consumata. La gravità della condotta di parcheggiatori abusivi aveva determinato un danno per l'amministrazione che certo non poteva considerarsi esiguo ed era evidente il danno patrimoniale che ne era derivato. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio St