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Ordinanza — n. 8031/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for bankruptcy crime due to habitual delinquency and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8031/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Marinaro inadmissible, upholding his conviction for bankruptcy-related offenses. The lower courts rejected requests for acquittal under Article 131 bis of the Penal Code and denied generic mitigating circumstances or probation. The Supreme Court affirmed these decisions based on the defendant's history of repeated convictions and the continuity of his business activities involved in the crime.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's refusal to grant acquittal or mitigation is congruently motivated by the defendant's habitual delinquency and the absence of meritorious reasons for leniency.

Parole chiave

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bankruptcy crime conviction habitual delinquency Article 131 bis inadmissible appeal conditional sentence denial sanzioni pecuniarie altri reati bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINARO GIUSEPPE nato a LECCO il 18/02/1981 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva ritenuto Giuseppe Marinaro colpevole del delitto di cui all'art. 217 legge fall., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. è congruamente motivato dalla pluralità di condanne patite dal prevenuto che ne denunciano l'abitualità nel delinquere. 2 - Altrettanto congruamente motivati in fatto erano poi i dinieghi delle circostanze attenuanti generiche, per l'assenza di ragioni di meritevolezza, e della sospensione condizionale della pena, per la prosecuzione di quella attività imprenditoriale che aveva dato luogo al contestato illecito. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico