Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8029/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as claim is purely factual and lacks legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8029/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code was entirely based on factual re-evaluation. The lower court had correctly determined that the theft of a foreigner's wallet did not constitute minimal property damage, a finding reserved exclusively for the trial judge. Consequently, the court rejected the argument that a different factual assessment constituted a legal violation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 n. 4 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements established by the trial court, and a mere alternative factual assessment does not constitute a legal violation.

Parole chiave

Generato dall'IA
factual re-evaluation mitigating circumstance property damage assessment sindacato di legittimità penal code article 62 inadmissible appeal trial judge competence aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuaate di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACONIA MARTINO nato a PALERMO il 14/08/1960 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Martino Giaconia colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuaate di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il furto di un portafogli di una cittadina straniera, in viaggio, non poteva considerarsi un danno di minima entità patrimoniale. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enri