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Ordinanza — n. 8028/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8028/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8028/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI CALZI CALOGERO nato a CANICATTI il 03/08/1964 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva ritenuto Calogero Li Calzi colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza dell'imputato; - al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8028/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza dell'imputato; - al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia furto aggravato furto di lieve entità altri reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI CALZI CALOGERO nato a CANICATTI il 03/08/1964 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva ritenuto Calogero Li Calzi colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza dell'imputato; - al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'allaccio abusivo alla rete elettrica, constatato dai verificatori, fosse destinato a servire proprio l'abitazione del prevenuto (in cui lo stesso dimorava insieme ai soli suoi familiari). 2 - Il secondo motivo è inammissibile perché la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittori