Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8027/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation under Articles 132 and 133 of Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8027/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giovanni Mellone's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court violated the law regarding sentence length. Mellone argued the penalty imposed for crimes under Articles 640 and 455 of the Penal Code was unjustified, while the opposing party maintained the judge's discretion was properly exercised. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretionary power, making a new assessment of proportionality impermissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.; The determination of criminal sentence length is a matter of judicial discretion, precluding cassation appeals that seek a new evaluation of proportionality absent arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial discretion sentencing cassation inadmissibility proportionality review Penal Code articles criminal penalty assessment falsificazione di monete sanzioni pecuniarie perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLONE GIOVANNI nato a BATTIPAGLIA il 03/01/1958 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del locale Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto Giovanni Mellone colpevole dei delitti di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico