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Ordinanza — n. 8026/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8026/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8026/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREGO GIUSEPPE nato a GENOVA il 11/05/1977 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 — La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Giuseppe Perego colpevole dei delitti di cui agli artt. 495 e 496 cod. pen. ascrittigli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla adottata misura della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8026/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 495 e 496 cod. pen. ascrittigli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla adottata misura della pena.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena sviamento della giustizia accertamento inesatto dei fatti inganno sull'identità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREGO GIUSEPPE nato a GENOVA il 11/05/1977 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 — La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Giuseppe Perego colpevole dei delitti di cui agli artt. 495 e 496 cod. pen. ascrittigli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla adottata misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che — nel caso di specie — non ricorre. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefan