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Ordinanza — n. 8025/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for admitting facts regarding self-defense as matters for the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8025/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of self-defense facts falls within the exclusive domain of the trial judge. The appellant argued the lack of recognition for self-defense violated the law, but the court held that re-evaluating factual elements contradicts the limits of the admissibility review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; The admissibility review cannot re-examine factual elements, reserving their evaluation exclusively to the trial judge, thus excluding mere alternative factual assessments from constituting a legal defect.

Parole chiave

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admissibility review limits factual evaluation trial court self-defense recognition legality review scope appellate jurisdiction boundaries aggressione fisica eccesso di legittima difesa lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/2/2004, Elia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEBROU CHAHID nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva ritenuto Chadid Jebrou colpevole del delitto di lesioni personali contestatogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come non fosse stato rilevato alcun elemento di conforto alla tesi dell'imputato di essersi dovuto difendere dall'aggressione che affermava essergli stata portata dalle persone offese (dovendosi poi escludere che le stesse disponessero dell'arma bianca con la quale si assume avrebbero colpito il ricorrente). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico yittòrio Stanislao Scarlin