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Ordinanza — n. 8024/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8024/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8024/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSKOVIC MILIVOJE nato il 10/05/1973 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Milivoje Boskovic colpevole del delitto di cui all'art. 453 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.

Regesto Legislator

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art. 453 cod. pen; Ordinanza — n. 8024/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 453 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false procedimento per falsità reato economico falsificazione dei pesi e delle misure falsa testimonianza uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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art. 453 cod. pen
1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Milivoje Boskovic colpevole del delitto di cui all'art. 453 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSKOVIC MILIVOJE nato il 10/05/1973 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Milivoje Boskovic colpevole del delitto di cui all'art. 453 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il contenuto delle conversazioni intercettate deponesse, con certezza, per l'avvenuta consegna delle banconote false all'odierno imputato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanisla