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Ordinanza — n. 8023/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for confusion and lack of specific legal complaints regarding sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8023/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the lack of a formal complaint regarding criminal liability in the appellate act. The appellant's lawyer argued for a violation of law and flaws in reasoning concerning the evaluation of evidence, but the court found these grievances confused and unintelligible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the declaration of criminal responsibility was not complained of in the act of appeal, and if subsequent grievances are formulated in such a confused manner as to be unintelligible.

Parole chiave

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inadmissible appeal confused grievances lack of complaint procedural defect criminal liability declaration verdetto di colpevolezza errore nella commisurazione della pena tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 89 cod. pen
1 - La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ritenuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULPITO OTELLO nato a TARANTO il 29/05/1990 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; k

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ritenuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. prevalente sulle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta ad Otello Pulpito per il delitto di tentato furto ascrittogli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - La declaratoria di penale responsabilità del prevenuto non era stata oggetto di doglianza alcuna nell'atto di appello secondo la sua, incontestata, sintesi rinvenibile nella sentenza oggi impugnata. Sembrano poi, nel ricorso, essere state formulate altre censure ma in modo così confuso da risultare incomprensibili. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefo o..Pall