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Ordinanza — n. 8021/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8021/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found no basis for review. The appeal was rejected because it did not fall within the limited grounds for challenging plea bargain sentences specified in Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal Code of Criminal Procedure de plano inadmissibility statutory grounds review facoltà di astenersi dal testimoniare verdetto di colpevolezza allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CHIRICO ALESSANDRO nato a GENOVA il 07/02/1988 avverso la sentenza del 25/01/2021 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA Leatzzviqo alle75-a7117/ udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Alessandria ha applicato ad Alessandro De Chirico la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati meglio riportati in rubrica. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico V