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Ordinanza — n. 8020/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing error, ruling sentencing discretion is within trial judge's authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8020/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the sentence violated the law or lacked proper reasoning. The defendant argued the penalty was inappropriate, but the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court refused to re-evaluate the sentence's congruity, upholding the lower court's decision and ordering the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, lies within the discretionary power of the trial judge, making any challenge to the sentence's congruity inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code articles inadmissible appeal trial judge authority congruity of penalty sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALARICO FEDERICO nato a GENOVA il 15/09/1986 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; t

RITENUTO IN FATTO

1 — La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Alarico Federico colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 3 della rubrica, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che — nel caso di specie — non ricorre. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vi