Ordinanza — n. 8019/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODDENINO NORBERTO nato a GENOVA il 15/01/1972 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Norberto Oddenino colpevole del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8019/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625 n. 7 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODDENINO NORBERTO nato a GENOVA il 15/01/1972 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Norberto Oddenino colpevole del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - La Corte territoriale aveva congruamente affermato che il nuovo reato commesso dal prevenuto, considerando le plurime condanne precedentemente patite, conduceva a concludere per una ancor più spiccata pericolosità sociale del medesimo, così rendendo un giudizio in fatto privo di manifesti vizi logici. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini StefànoPalla