Ordinanza — n. 8018/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: STANISCIA NICOLA nato a ROMA il 17/10/1959 avverso l'ordinanza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso ex art 46 cod. proc. pen. è inammissibile perché presentato senza l'osservanza delle forme previste dalla legge. La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 46 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8018/2022 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. è inammissibile perché presentato senza l'osservanza delle forme previste dalla legge. La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: STANISCIA NICOLA nato a ROMA il 17/10/1959 avverso l'ordinanza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso ex art 46 cod. proc. pen. è inammissibile perché presentato senza l'osservanza delle forme previste dalla legge. La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il Corsiqlièe estensore Il Presidente Lèc me