Ordinanza — n. 8017/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASMUJA3 AGRON nato il 07/02/1974 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANO' dettumil ti> udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso, con cui si contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile per genericità, non indicando ex art. 581 cod. proc. pen. l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8017/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile per genericità, non indicando ex art. 581 cod. proc. pen. l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASMUJA3 AGRON nato il 07/02/1974 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANO' dettumil ti> udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso, con cui si contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile per genericità, non indicando ex art. 581 cod. proc. pen. l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il Ccin9igl re estensore Il Presidente Lupt emeraro i Luca Ragna,cci Lt. ' IN Cr: