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Ordinanza — n. 8016/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8016/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8016/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELABLAOUI KARIM nato il 01/11/1991 avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di MONZApattraVvIsairlt udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, si deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8016/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione concorso materiale di reati revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione concordato stragiudiziale

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELABLAOUI KARIM nato il 01/11/1991 avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di MONZApattraVvIsairlt udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, si deduce la violazione dell'art. 81 cod.
art. 444 cod. proc. pen
103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELABLAOUI KARIM nato il 01/11/1991 avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di MONZApattraVvIsairlt udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, si deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. --\ Il Cors' I e estensore Il P