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Ordinanza — n. 8015/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8015/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8015/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMPASSO ANTONIO nato a TARANTO il 30/05/1968 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; È inammissibile il primo motivo con cui si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen.; tale vizio sussiste solo per l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza. La norma indicata dal ricorrente, art. 192 cod. proc. pen., non prevede, in caso di inosservanza, nessuna delle sanzioni prima descritte.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8015/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; È inammissibile il primo motivo con cui si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen.; tale vizio sussiste solo per l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza. La norma indicata dal ricorrente, art. 192 cod. proc. pen., non prevede, in caso di inosservanza, nessuna delle sanzioni prima descritte.

Parole chiave

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attenuazione della pena riesame dell'entità pena censura dell'apprezzamento delle prove esame di cassazione alleggerimento della pena indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
La norma indicata dal ricorrente, art. 192 cod. proc. pen., non prevede, in caso di inosservanza, nessuna delle sanzioni prima descritte.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMPASSO ANTONIO nato a TARANTO il 30/05/1968 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; È inammissibile il primo motivo con cui si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen.; tale vizio sussiste solo per l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza. La norma indicata dal ricorrente, art. 192 cod. proc. pen., non prevede, in caso di inosservanza, nessuna delle sanzioni prima descritte.

Gli altri motivi, con cui si deducono i vizi di violazione di legge sostanziale e della motivazione, sono manifestamente infondati perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospettano questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova. In sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici, articolata in 5 punti, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso.

Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla omessa applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è inammissibile ex artt. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. trattandosi di questione non prospettata con i motivi di appello. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è avvenuto confermando la valutazione di primo grado, fondata sulla gravità del fatto, descritta in sentenza, e rispetto ad un soggetto comunque gravato da precedenti penali, per quanto esclusa la recidiva.

È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il C ere estensore Il Presidente emeraro Luca Ram4L__